Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Titolo VI
Art. 31
31 / 33In vigore dal 13 set 1968
L'esercizio dell'istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio verrà chiuso il 31 dicembre 1968.
Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:
1) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;
2) per i residui nove decimi:
a) alle casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6 per cento;
b) la parte ancora restante ad ulteriori fondi di riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-31