Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Titolo V
Art. 29
29 / 33In vigore dal 13 set 1968
Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'istituto deve previamente sentire il parere della cassa partecipante nella cui zona trovasi il mutuatario o l'immobile oggetto del mutuo o dell'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-29