Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Titolo IV
Art. 27
27 / 33In vigore dal 13 set 1968
Per lo svolgimento delle operazioni l'istituto può avvalersi dell'opera di liberi professionisti, ed assumere proprio personale.
Presso l'istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli enti partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze degli enti stessi ai quali compete il rimborso della relativa spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-27