Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Capo V
Art. 24
24 / 33In vigore dal 9 feb 1974
La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.
Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.
I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.
Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato.
Ai sindaci che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto compete il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-24