Art. 21
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo III

Art. 21

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In vigore dal 13 set 1968
Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal consiglio di amministrazione. Esso delibera tra l'altro: a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal consiglio; b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal consiglio. Il comitato esprime altresì il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-21