Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Titolo I
Art. 2
2 / 33In vigore dal 9 feb 1974
L'Istituto ha sede in Torino ed ha durata illimitata.
Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio ai termini delle vigenti leggi, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, sia a mezzo delle Casse di risparmio piemontesi, sia a mezzo di agenzie, ai sensi dell' del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, previa autorizzazione della superiore vigilanza.
Presso l'istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.
L'istituto potrà inoltre costituire altre sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione è attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-2