Art. 15
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo II

Art. 15

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In vigore dal 13 set 1968
Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, può provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui allo art. 2386 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-15