Art. 13
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo II

Art. 13

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In vigore dal 9 feb 1974
Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-13