Art. 9
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 1

Art. 9

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In vigore dal 9 ago 1968
L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all', sub a), b), e), f), g). Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti, i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto. Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento delle domande.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-9