Art. 8
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 1

Art. 8

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In vigore dal 9 ago 1968
Spetta all'assemblea: a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonché i sindaci di sua competenza; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'istituto, e ciò in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione ai fondi di garanzia fra gli enti partecipanti e, in sede di aumento di detti fondi, sull'assunzione totale o parziale di quote dei medesimi da parte di enti partecipanti diversi da quelli cui farebbero carico; e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun ente partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale; f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci; g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
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