Art. 4
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo II

Art. 4

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In vigore dal 3 mar 1974
I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 8 miliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500 mila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come appresso: Cassa di risparmio di Carrara..... n. 368 q. per L. 184.000.000 Cassa di risparmio di Firenze..... " 7.808 " per " 3.904.000.000 Cassa di risparmi di Livorno...... " 1.005 " per " 502.500.000 Cassa di risparmio di Lucca....... " 1.771 " per " 885.500.000 Cassa di risparmio di Pisa........ " 1.110 " per " 555.000.000 Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia......................... " 1.443 " per " 721.500.000 Cassa di risparmi e depositi di Prato.......................... " 1.125 " per " 562.500.000 Cassa di risparmio di San Miniato. " 829 " per " 414.500.000 Cassa di risparmio di Volterra.... " 485 " per " 242.500.000 Monte di credito su Pegno di Lucca " 56 " per " 28.000.000 ------ ------------- n. 16.000 L. 8.000.000.000 ------ ------------- Durante la vita dell'Istituto i fondi di garanzia non potranno mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardo cinquecento milioni ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all' della legge 29 luglio 1949, n. 474. Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante è tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea, purchè a voti unanimi, potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente tra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime. I fondi di garanzia saranno impiegati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli risultanti a seguito di eventuali successive variazioni.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-4