Art. 28
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo V

Art. 28

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In vigore dal 9 ago 1968
Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, lo Istituto ne informerà previamente l'ente partecipante nella cui zona risiede il mutuatario o trovasi l'immobile oggetto del mutuo o della esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-28