Art. 25
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana

Art. 25

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In vigore dal 3 set 1969
Il consiglio di amministrazione può nominare un vice direttore generale che sostituisca il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facoltà a questo consentite. In caso di contemporanea assenza del direttore generale e del vice direttore generale, ove quest'ultimo sia stato nominato, ovvero, qualora non sia stato proceduto a tale nomina, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le funzioni di questo saranno disimpegnate da un membro del comitato consultivo designato annualmente dal consiglio di amministrazione, o da altro dipendente dell'istituto, pure designato dal consiglio. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo. Il direttore generale, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera f) del precedente .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-25