Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana
Art. 24
2 / 32In vigore dal 25 lug 1972
Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.
Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti,
interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale la propria dichiarazioni di voto, e partecipa con voto deliberativo alle
riunioni del comitato consultivo.
Egli, inoltre:
a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari,
esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e
legali supplementari;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;
c) riferisce al consiglio di amministrazione e al comitato
consultivo sulle domande di mutuo, nonché su ogni argomento che non sia di competenza del presidente;
d) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti
riguardanti il personale dell'istituto;
e) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio;
f) firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, gli
ordini di riscossione, le girate e le quietanze di vaglia, di assegni e, in genere, di titoli all'ordine, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche, rilascia nei confronti di chiunque quietanze parziali ed anche liberatorie e di saldo,
nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;
g) firma per delega del presidente i contratti relativi ai
mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto;
h) può consentire, per delega del presidente, oltre ai
frazionamenti e stralci ipotecari inseriti, in unico contesto, nei contratti definitivi di mutuo, anche: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria, quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell' del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni: di pignoramento immobiliare, quando il debitore
abbia, saldato il suo debito per arretrati; 4) i frazionamenti in
singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione, nonché la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente
soddisfatto il credito dell'istituto in relazione al frazionamento;
i) promuove gli atti giudiziari di esproprio ad iniziativa
dell'Istituto nei confronti di mutuatari in mora nel pagamento delle semestralità e l'intervento nelle procedure promosse da terzi a danno di mutuatari per gli immobili ipotecati a favore dell'Istituto e gli atti di rinuncia ai giudizi stessi quando questa sia dovuta al soddisfacimento dei crediti dell'istituto; qualsiasi altro caso di rinuncia o di abbandono è di competenza del consiglio ai sensi del precedente .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-24