Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 5
Art. 23
26 / 32In vigore dal 25 lug 1972
Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di tre membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti degli
enti partecipanti, uno dei quali funge da segretario.
Il comitato consultivo si raduna, di norma, una volta al mese
possibilmente nei dieci giorni antecedenti la riunione del consiglio ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le
convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello
fissato per l'adunanza. Se fatte per telefono debbono essere
confermate per iscritto.
Il comitato deve esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare dal
consiglio in seduta segreta.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri
oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del presidente.
I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere
trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal
segretario.
Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della
sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza
come per la partecipazione alle adunanze consiliari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-23