Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana
Art. 21
1 / 32In vigore dal 3 set 1969
Il presidente ha la legale rappresentanza dello istituto; egli
convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo
ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto;
consente alla annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse
dell'istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;
delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del
consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al consiglio
medesimo alla prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o
impedito, il consigliere più anziano.
A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-21