Art. 21
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana

Art. 21

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In vigore dal 3 set 1969
Il presidente ha la legale rappresentanza dello istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto; consente alla annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al consiglio medesimo alla prima adunanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-21