Art. 2
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 3 mar 1974
L'Istituto ha sede in Firenze ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti e può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge. Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-2