Art. 1
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo I

Art. 1

Abrogato4 / 32
In vigore dal 9 ago 1968 al 24 lug 1972
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA Statuto . L'Istituto di credito fondiario della Toscana, costituito a Firenze per iniziativa delle casse di risparmio della Regione toscana, è ente morale, ha personalità giuridica e gestione autonoma, ed è soggetto a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e dell'esercizio del credito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-1