Art. 46
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 46

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In vigore dal 24 gen 1969
Gli allievi devono risiedere nella scuola e, senza pregiudizio della libertà di espressione, devono tenere in ogni occasione una condotta irreprensibile, astenendosi da qualsiasi comportamento incompatibile con l'adempimento degli obblighi derivanti dal loro stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-46