Art. 45
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 45

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In vigore dal 24 gen 1969
Gli allievi del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre al 30 luglio, all'alloggio e al vitto gratuito nei locali della scuola, alle cure mediche ordinarie e specialistiche e all'uso della biblioteca. Coloro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui allo godranno dei diritti sopra indicati a far tempo dal 15 settembre. Di tali diritti usufruiranno i perfezionandi a decorrere dalla data di espletamento del concorso. Per il periodo di chiusura estiva della scuola, gli allievi conservano il diritto all'assegno mensile, ove si faccia luogo alla corresponsione dello stesso, nella misura annualmente deliberata dal consiglio direttivo in rapporto alle disponibilità finanziarie della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-45