Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa
Art. 44
8 / 49In vigore dal 24 gen 1969
Gli allievi alla fine del corso ordinario o del corso di perfezionamento devono superare - entro la sessione autunnale del corrispondente anno accademico - l'esame per il conferimento del diploma di licenza o di perfezionamento, fermo restando che essi non possono godere oltre il termine dell'anno accademico predetto del diritto alla permanenza nella scuola e negli annessi collegi e alla prestazioni relative.
Coloro che non adempiono a tale obbligo decadono dai diritti inerenti alla loro qualità di allievi e non possono ottenere dalla segreteria della scuola certificati di alcun genere, nè posti di scambio all'estero per mezzo della scuola. In casi del tutto eccezionali il consiglio direttivo, sentito il parere della commissione didattica, può concedere un anno di proroga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-44