Art. 43
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 43

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In vigore dal 24 gen 1969
Gli allievi dei corsi ordinari debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli e dare negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati. Gli allievi del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno due esami universitari. Gli allievi devono riportare negli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi, un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il consiglio direttivo, su proposta della commissione didattica della sezione interessata, può riconoscere come validamente superato, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame di profitto universitario nel quale l'allievo nel corso della carriera scolastica abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi ma non a ventuno trentesimi. Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi sopra detti, decadono automaticamente dal diritto alla permanenza nella scuola e negli annessi, collegi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-43