Art. 42
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 42

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In vigore dal 24 gen 1969
Le commissioni giudicatrici per gli esami di diploma, sia di licenza, sia di perfezionamento, sono composte di sette membri, scelti secondo quanto indicato nel secondo comma dell'. Almeno uno di essi deve essere scelto fra i professori ufficiali di altra università. La nomina delle commissioni avviene secondo il disposto dell', ed esse sono presiedute dal direttore della scuola. L'esame per il diploma di licenza da sostenere dopo il conseguimento della laurea, consiste in un colloquio che verte sugli studi personali compiuti dall'allievo negli anni del corso e sulla materia o gruppo di materie da lui specialmente studiate, secondo un programma preventivamente accettato dalla commissione didattica, su parere dei professori competenti. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su argomento scelto dall'allievo, la quale esponga i risultati di una ricerca originale. Per l'ammissione alla discussione è necessario che la dissertazione sia preventivamente giudicata da tre commissari, designati dal direttore di sezione, i quali, tenuto anche conto della relazione finale del primo anno, dichiarino che il candidato ha svolto un lavoro scientificamente apprezzabile. Gli esami di diploma di licenza e di perfezionamento sono pubblici. Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è 56 su 70. La lode non può essere concessa che all'unanimità.
Storico versioni

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