Art. 40
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 40

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In vigore dal 24 gen 1969
Alla chiusura dei corsi autunnali della scuola, gli allievi debbono ottenere un giudizio di idoneità relativamente alla partecipazione ai seminari ed alle altre attività della scuola. Il giudizio di idoneità è pronunciato dalla commissione didattica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-40