Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa
Art. 39
3 / 49In vigore dal 24 gen 1969
Nei colloqui, che vengono tenuti nel mese di marzo, gli allievi del corso ordinario (ad esclusione dei laureandi) rendono conto degli studi personali fatti nella prima pane dello anno accademico. I colloqui, a giudizio della commissione didattica possono essere preceduti dalla presentazione di un elaborato.
Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore della scuola, su proposta del direttore di sezione.
Sono composte di cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali della facoltà interessata dell'Università di Pisa, sia tra i professori ufficiali della scuola. Per i singoli colloqui alla commissione possono essere aggregati altri professori <ti specifica
competenza.
La nomina dei presidenti delle commissioni e dei commissari che devono supplirli è fatta secondo il disposto dell'.
La commissione pone a verbale un breve giudizio conclusivo di idoneità sull'attività e le attitudini dell'allievo.
L'allievo che non consegue l'idoneità ne ha subito comunicazione personale dal direttore e decade dal posto al termine della sessione estiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-39