Art. 38
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 38

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In vigore dal 24 gen 1969
Gli allievi dei corsi ordinari attendono a studi, esercitazioni e lavori particolari sotto la guida dei professori, degli assistenti e dei perfezionandi. Essi devono, dopo l'ammissione alla scuola, sostenere le seguenti prove: a) colloqui; b) esami di lingue straniere; c) esame di diploma di licenza. Gli allievi del corso di perfezionamento sostengono le seguenti prove: a) esame di diploma di perfezionamento; b) esame di lingua straniera. Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'. Essi devono presentare alla commissione didattica, entro il 31 ottobre e ai fini dell'ammissione al secondo anno, una relazione scritta sul lavoro intrapreso, approvata dal professore sotto la guida del quale la ricerca viene svolta. Tutti i laureati perfezionandi devono inoltre collaborare ai seminari della rispettiva sezione, secondo il piano stabilito dalla commissione didattica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-38