Art. 37
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 37

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In vigore dal 24 gen 1969
Gli allievi dei corsi ordinari hanno l'obbligo di seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari, secondo il programma di studi concordato con i rispettivi direttori di sezione, entro il mese di gennaio. Devono inoltre seguire i corsi interni e le esercitazioni della sezione, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla commissione didattica. Gli allievi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere stabiliti dalle commissioni didattiche di sezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-37