Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo V
Art. 36
47 / 49In vigore dal 24 gen 1969
Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, la scuola può accogliere, per un periodo non superiore a, due anni, studenti o laureati delle università estere di maggior fama, che intendano svolgere studi in Italia. Il consiglio direttivo della scuola giudica circa l'opportunità dell'ammissione e stabilisce gli obblighi da imporre agli ammessi, con particolare riguardo allo svolgimento di seminari linguistici adatti a ciascuna sezione.
L'ammissione alla scuola di allievi di università straniere può inoltre essere concessa a condizioni di reciprocità per allievi della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-36