Art. 26
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo V

Art. 26

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In vigore dal 24 gen 1969
Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio degli esami, i candidati debbono sottoporsi alla visita di un medico incaricato dalla scuola. Perché il candidato sia ammesso agli esami, occorre che la visita accerti la sua sana costituzione e lo riconosca immune da infermità comunicabili. L'allievo già ammesso può essere insindacabilmente escluso dalla scuola in conseguenza di successivi accertamenti medici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-26