Art. 21
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo IV

Art. 21

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In vigore dal 24 gen 1969
Un assistente di ruolo per ciascuna sezione, designato dal direttore della sezione stessa, sentita la commissione didattica, ha l'obbligo di risiedere nella scuola per esercitarvi le funzioni di prefetto, ricevendone vitto ed alloggio gratuiti. Tali funzioni vengono attribuite per un biennio accademico, e possono essere confermate per uguale periodo di tempo. Allo scopo di agevolare e sviluppare i rapporti di studio tra allievi e docenti, è consentito a questi ultimi di partecipare alla mensa. Il direttore della scuola può affidare, per ciascuna sezione, su proposta del rispettivo direttore, incarichi disciplinari ed allievi del corso di perfezionamento, o a laureandi, qualora non sia possibile attribuire tali funzioni ad assistenti della sezione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-21