Art. 19
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo IV

Art. 19

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In vigore dal 24 gen 1969
La scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla conservazione e all'amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-19