Art. 16
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo IV

Art. 16

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In vigore dal 24 gen 1969
I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della scuola, ed i beni immobili di cui la scuola stessa gode l'uso, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni: 1) beni immobili di proprietà della scuola; 2) beni immobili in uso alla scuola; 3) beni mobili fruttiferi; 4) beni mobili infruttiferi. La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-16