Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo IV
Art. 16
28 / 49In vigore dal 24 gen 1969
I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della scuola, ed i beni immobili di cui la scuola stessa gode l'uso, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni:
1) beni immobili di proprietà della scuola;
2) beni immobili in uso alla scuola;
3) beni mobili fruttiferi;
4) beni mobili infruttiferi.
La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-16