Art. 10
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo III

Art. 10

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In vigore dal 24 gen 1969
Ogni sezione comprende: a) un corso ordinario di studi per gli allievi iscritti al corrispondente corso di laurea; b) un corso di perfezionamento per i laureati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-10