Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 ott 1968
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 maggio 1968 RESTIVO - COLOMBO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 23. - GRECO
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