Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 3 ago 1969
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per 1 conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1627#art-11