Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 3 ago 1969
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-24;1626#art-9