Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la difesa; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo aggiuntivo all'accordo del 26 luglio 1961 tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali, concluso a Parigi il 24 gennaio 1966, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 3. il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - PRETI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 121. - GRECO
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