Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 giu 1968
I rimanenti posti istituiti, per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, per l'anno accademico 1967-68, saranno assegnati con separati provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 26. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;702#art-2