Art. 3
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo III

Art. 3

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In vigore dal 8 mar 1969
La scuola è riservata di regola agli alunni interni, convittori dell'istituto nazionale dei ciechi. La direzione della scuola consente altresì l'ammissione di alunni ciechi non convittori dell'Istituto nazionale dei ciechi, in possesso dei requisiti richiesti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-3