Art. 28
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo V

Art. 28

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In vigore dal 8 mar 1969
Il diploma di stato per massofisioterapista viene rilasciato dalla scuola nazionale professionale conforme al modulo approvato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità. Del rilascio - previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al testo unico 20 marzo 1953, n. 112 - deve prendersi nota sul registro dei diplomi della scuola e nel fascicolo personale dell'alunno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-28