Art. 26
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo V

Art. 26

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In vigore dal 8 mar 1969
Gli esami di diploma di stato al termine del triennio sono sostenuti dinanzi a commissione presieduta dal presidente o da suo delegato del consiglio di amministrazione dell'istituto e formata: dal direttore della clinica universitaria ortopedica di Firenze, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; dal medico provinciale, rappresentante del Ministero della sanità; da un medico designato dall'ordine provinciale dei medici specializzato in fisioterapia, o in mancanza, da medico specializzato in ortopedia o malattie nervose o mentali, particolarmente versato in fisioterapia; dal preside dell'istituto; dal direttore didattico professionale della scuola; dall'insegnante tecnico professionale del corso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-26