Art. 14
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo III

Art. 14

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In vigore dal 8 mar 1969
Chi negli esami delle materie culturali e di quelle professionali al termine del primo corso non consegue l'idoneità, e chi al termine del secondo corso non supera gli esami o di licenza del biennio o di idoneità al terzo corso, è ammesso a ripetere il corso che va ripetuto integralmente. Il candidato consegue la licenza del biennio, il cui titolo è equipollente a tutti gli effetti a licenza di Scuola tecnica o di Scuola professionale femminile, solo se negli esami di licenza e in quelli di idoneità a terzo corso abbia riportato l'approvazione. Nel titolo della licenza devono essere riportati i voti degli esami di idoneità al terzo corso, affinché il titolo di licenza risulti qualificato nella specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-14