Art. 13
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo III

Art. 13

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In vigore dal 8 mar 1969
Gli alunni, indipendentemente da studi precedentemente seguiti anche se superiori, devono frequentare le lezioni e le esercitazioni di tutti gli insegnamenti culturali e professionali del primo biennio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-13