Art. 11
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo III

Art. 11

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In vigore dal 8 mar 1969
La commissione per gli accertamenti medici e culturali coi quali si forma una graduatoria per l'ammissione alla scuola è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto o da suo delegato ed è formata dal preside, dal direttore didattico professionale, dal vice preside, da due sanitari (medico e oculista) dell'istituto nazionale, dall'insegnante tecnico professionale del corso, dagli insegnanti di cultura generale, di materie scientifiche e dall'insegnante di cultura tisiologica. La commissione è distinta in due sottocommissioni: 1) la sottocommissione per gli accertamenti medico-psicoestetici, il cui giudizio con punteggio inferiore a 18/30 è eliminatorio rispetto al proseguimento degli esami; 2) la sottocommissione per gli accertamenti culturali, di cui, a sua volta, il giudizio con punteggio inferiore a 18/30 per la prova scritta o 18/30 per il colloquio, è eliminatorio dalla graduatoria. La commissione domanda quindi ad una sua rappresentanza formata dal presidente o suo delegato, dal preside, dal vice preside, dal direttore didattico professionale per la sottocommissione medica, da un membro della sottocommissione culturale, la formazione della graduatoria generale coi giudizi e punteggi espressi dalle due sottocommissioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-11