Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi›Titolo III
Art. 10
10 / 32In vigore dal 8 mar 1969
L'ammissione è per esami e si compie in base a graduatoria dedotta esclusivamente dalle votazioni assegnate negli accertamenti medici e nelle prove culturali cui gli ammittendi devono partecipare, senza esclusione alcuna.
In caso di parità precede nell'ordine chi abbia riportato votazione migliore presso la sottocommissione medico-attitudinale e nelle votazioni generali presso la sottocommissione per gli esami di cultura, con preminenza della prova scritta di italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-10