Art. 1
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 8 mar 1969
ALLEGATO N. 7. Regolamento per la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, nell'Istituto statale di istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze. . La Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi adulti di cui ai regi decreti 1 luglio 1940, n. 1378 e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, è riservata soltanto ai ciechi, ha lo scopo di impartire, unitamente a cultura generale per il conseguimento - al termine del 2° corso a seguito esame () - del titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza della Scuola tecnica maschile e professionale femminile, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie per il conseguimento, al termine del triennio della scuola (), del diploma di massofisioterapia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-1