Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 giu 1968
N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Urbania in data 10 luglio 1967, relativo alla unione perpetua "acque principalis" della parrocchia di S. Maria, in località Spinateci del comune di Urbania (Pesaro e Urbino), con quella di S. Pietro in frazione Monte S. Pietro dello stesso comune. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 41. - GRECO
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