Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 ott 1968
Il presente decreto entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1968 SARAGAT MORO - NATALI - REALE - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 84. - DI PRETORO
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