Art. 27
Titolo IV

Art. 27

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In vigore dal 7 lug 1968
Almeno ogni quattro anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico del fondo, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-27