Art. 17
Titolo III

Art. 17

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In vigore dal 7 lug 1968
L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidità e che abbia provveduto alla ricostruzione del conto ha diritto alle prestazioni previste dal presente decreto sulla base dell'anzianità contributiva maturata precedentemente e posteriormente al periodo di invalidità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;758#art-17